Un dipendente di una società di consulenza, distaccato presso una Compagnia assicurativa cliente di quest’ultima, era stato licenziato per giusta causa per aver espletato in conflitto di interessi con la propria datrice di lavoro attività di brokeraggio in favore di altra compagnia di assicurazione concorrente di detta cliente. Il consulente non aveva comunicato in via preventiva al suo datore la sua attività, né aveva quindi ottenuto una autorizzazione a proseguirla, ma l’aveva pubblicizzata, al di fuori dell’orario di lavoro, su Linkedin e Facebook. Il dipendente in questione ha impugnato il licenziamento sostenendo l’insussistenza del conflitto di interessi a lui contestato, sul presupposto che, presso la società distaccataria, egli non svolgeva attività assicurativa ma si occupava esclusivamente della formazione dei suoi agenti all’utilizzo di un software.
Come spiega l’avvocato Tiziano Feriani, dello studio Trifirò & Partners Avvocati, il Tribunale di Trento ha ritenuto legittimo tale licenziamento, poiché il lavoratore, nello svolgimento della summenzionata attività formativa, aveva accesso a informazioni riservate circa la Compagnia assicuratrice – quali i suoi dati di produzione, i dati anagrafici dei suoi clienti e i contenuti integrali delle polizze da essi stipulate – che egli avrebbe potuto utilizzare per favorire la società concorrente del cliente, anche se poi non l’ha concretamente fatto. In proposito, è stato evidenziato che l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato non ha ad oggetto solo il divieto di concorrenza e di violazione di segreti, ma si estende all’osservanza dei doveri di correttezza e buona fede e, pertanto, impone al medesimo di astenersi da comportamenti che, anche se posti in essere al di fuori dell’orario di lavoro, confliggano con i doveri connessi con l’inserimento del dipendente nell’organizzazione aziendale o che creino situazioni di conflitto con gli interessi del datore. Nel caso di specie, il licenziamento per giusta causa irrogato al predetto dipendente era pienamente legittimo, in quanto il suo comportamento aveva irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario posto alla base di ogni rapporto di lavoro. Ciò in quanto le mansioni assegnate al lavoratore dalla società di consulenza richiedevano, invece, un pieno affidamento circa il rispetto, da parte sua, non solo dell’obbligo di non divulgare le informazioni riservate di cui sarebbe venuto in possesso nello svolgimento delle medesime, ma anche di evitare di porsi in situazioni in cui poteva sorgere un proprio interesse, anche solo potenziale, in conflitto con quello del datore di lavoro, a rivelarle a terzi.